Si comunica che la Giunta Regionale nella seduta del 30 settembre 2023 con deliberazione n. 1412 ha aggiornato il manuale autorizzativo in oggetto approvato con DDGR 937 e 938/2020
AVVISO – ART. 3, COMMA 1, LETTERA B) DELLA L.R. N. 21 DEL 2016: DISCIPLINA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE STRUTTURE DI CUI ALL’ART.7 COMMI 1 E 2 DELLA L.R.21/2016 E DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ADEGUAMENTO AI NUOVI REQUISITI DI AUTORIZZAZIONE.
In relazione a quanto in oggetto indicato si ricorda che la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1194 del 3 agosto 2020 ha stabilito che “…le strutture di cui all’art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 21/2016 e ss.mm.ii. che sono in possesso dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata sulla base dei requisiti di cui alla DGRM n. 2200/2000 e ss.mm.ii. e del regolamento regionale n. 1/2004, devono presentare nuova istanza di autorizzazione all’esercizio al SUAP/Comune competente secondo quanto previsto dai nuovi manuali di autorizzazione, di cui alle DDGRM n. 1571/2019, n. 1573/2019, n. 1669/2019, 937/2020 e n. 938/2020, nel termine di 18 mesi decorrenti dalla fine dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19, pena la decadenza dell’autorizzazione in essere”.
Si ritiene, pertanto, in ossequio ai principi di leale collaborazione e buona fede, di sensibilizzare gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 1194/2020, al fine di provvedere alla presentazione delle nuove istanze di autorizzazione all’esercizio secondo i nuovi manuali nel termine di 18 mesi decorrenti dalla fine dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19, fissato alla data del 31.03.2022 dall’art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11 (Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19).
Al fine di permettere l’adeguata e corretta attivazione dei relativi moduli procedimentali le strutture di cui all’art. 7, commi 1 e 2, della L.R. n. 21/2016 e ss.mm.ii. in possesso dell’autorizzazione all’esercizio sulla base dei requisiti di cui alla D.G.R. n. 2200/2000 e ss.mm.ii. devono – nel termine decadenziale sopra indicato – presentare le nuove istanze di autorizzazione unicamente in modalità telematica attraverso la piattaforma software dedicata del SUAP, raggiungibile all’indirizzo https://suap.regione.marche.it/ascolipiceno/?page_id=924.
Considerato che l’attività amministrativa di abilitazione all’esercizio delle strutture sanitarie già autorizzate deve uniformarsi ai criteri di economicità ed efficacia, si chiede di sollecitare i soggetti interessati ad attivare tempestivamente, nell’arco temporale descritto, i nuovi oneri procedimentali di attivazione dei propri interessi pretensivi in conformità ai requisiti approvati nelle schede del manuale di autorizzazione dell’area di riferimento, scaricabili e visionabili sulle pagine dedicate della Regione Marche, Area “Salute”, “Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie”.