Settore Commerciale STRUTTURE RICETTIVE (TURISMO) Attività Commerciale AGRITURISMO Oggetto della domanda Autodichiarazione concernente la classificazione posseduta (art. 16, c. 1 del R.R. 6/2013) Modello Compilaon-line ServizioSportello delle ImpreseResponsabile del Procedimento Responsabile Coccia Milena Mail suap.ap@pec.it Organo competente all'adozione dell'eventuale provvedimento finaleResponsabile del servizioIng. Coccia Milena tel.: 0736 298269-303 e-mail: commercio@comune.ap.itProcedimento Automatizzato (attività soggetta a SCIA)La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all'art. 19 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l'Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivatà e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile , l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione, delle sanzioni penali di cui al comma 6 dell'art. 19 della L. 241/90, nonchè di quelle di cui al capo VI del testo di cui al decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n.445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al periodo precedente.Strumenti di Tutela Amministrativa o GiuristizionaleQualora il procedimento non si concluda, per inerzia dell'amministrazione, entro il termine previsto, la S.V. può rivolgersi, ai sensi dell'art. 2 - comma 9 ter - della L. 241/90 al Segretario Generale di questo Ente Dott.Vincenzo Pecoraro.Eventuali richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo segretariogenerale@comune.ascolipiceno.it o all'indirizzo email firmando la richiesta digitalmente o, in alternativa, allegando la scansione in formato PDF-A di un documento di identità in corso di validità.Disciplina SanzionatoriaChiunque esercita l’attività di commercio in mancanza della SCIA, ovvero senza i requisiti morali e professionali è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 e alla chiusura immediata dell’esercizio.Modalità di consultazione dei procedimenti in corso Le SCIA/COMUNICAZIONI sono individuate dal numero di repertorio del procedimento (assegnato automaticamente dal sistema all'atto dell'inoltro, e comunicati all'utente tramite PEC). Per ciascuna pratica sono inoltre riportati la data di inoltro, il nome dell'intestatario, il nome del responsabile Suap alla quale è assegnata e lo stato di avanzamento. È possibile anche consultare i documenti già trasmessi. Si ricorda che la consultazione di ogni documento pubblicato nel presente sito può avvenire in maniera discrezionale.DescrizioneArt. 16 (Norme transitorie e finali) 1. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, le aziende agrituristiche autorizzate ai sensi delle precedenti normative devono presentare al Comune e alla struttura organizzativa regionale competente apposita autodichiarazione concernente la classificazione posseduta, utilizzando la scheda di cui all’allegato 5. Normativa di RiferimentoFonteRiferimentoAllegatoLinkRegionaleREGOLAMENTO REGIONALE 04 novembre 2013, n. 6 - Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell' azienda agricola e diversificazione in agricoltura)
Responsabile del servizioIng. Coccia Milena tel.: 0736 298269-303 e-mail: commercio@comune.ap.it
La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all'art. 19 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l'Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivatà e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile , l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione, delle sanzioni penali di cui al comma 6 dell'art. 19 della L. 241/90, nonchè di quelle di cui al capo VI del testo di cui al decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n.445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al periodo precedente.
Qualora il procedimento non si concluda, per inerzia dell'amministrazione, entro il termine previsto, la S.V. può rivolgersi, ai sensi dell'art. 2 - comma 9 ter - della L. 241/90 al Segretario Generale di questo Ente Dott.Vincenzo Pecoraro.Eventuali richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo segretariogenerale@comune.ascolipiceno.it o all'indirizzo email firmando la richiesta digitalmente o, in alternativa, allegando la scansione in formato PDF-A di un documento di identità in corso di validità.
Chiunque esercita l’attività di commercio in mancanza della SCIA, ovvero senza i requisiti morali e professionali è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 e alla chiusura immediata dell’esercizio.
Le SCIA/COMUNICAZIONI sono individuate dal numero di repertorio del procedimento (assegnato automaticamente dal sistema all'atto dell'inoltro, e comunicati all'utente tramite PEC). Per ciascuna pratica sono inoltre riportati la data di inoltro, il nome dell'intestatario, il nome del responsabile Suap alla quale è assegnata e lo stato di avanzamento. È possibile anche consultare i documenti già trasmessi. Si ricorda che la consultazione di ogni documento pubblicato nel presente sito può avvenire in maniera discrezionale.
1. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, le aziende agrituristiche autorizzate ai sensi delle precedenti normative devono presentare al Comune e alla struttura organizzativa regionale competente apposita autodichiarazione concernente la classificazione posseduta, utilizzando la scheda di cui all’allegato 5.
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