Settore Commerciale COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE Attività Commerciale CREATIVI Oggetto della domanda Domanda per il rilascio del tesserino Creativi Modello Compilaon-line ServizioSportello delle ImpreseResponsabile del Procedimento Responsabile Coccia Milena Mail suap.ap@pec.it Organo competente all'adozione dell'eventuale provvedimento finaleResponsabile del servizioIng. Coccia Milena tel.: 0736 298269-303 e-mail: commercio@comune.ap.itProcedimento Ordinario (adozione provvedimento espresso)Termine conclusione procedimento 30 g conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenzo, decorsi i termini di cui all'articolo 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta emessa automaticamente con le medesime modalità dell'art 5-comma 4 - del D:P.R 160/2010, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.Strumenti di Tutela Amministrativa o GiuristizionaleQualora il procedimento non si concluda, per inerzia dell'amministrazione, entro il termine previsto, la S.V. può rivolgersi, ai sensi dell'art. 2 - comma 9 ter - della L. 241/90 al Segretario Generale di questo Ente Dott.Vincenzo Pecoraro.Eventuali richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo segretariogenerale@comune.ascolipiceno.it o all'indirizzo email firmando la richiesta digitalmente o, in alternativa, allegando la scansione in formato PDF-A di un documento di identità in corso di validità.Modalita' di conultazione dei procedimenti in corsoLe istanze sono individuati dal numero di repertorio del procedimento (assegnato automaticamente dal sistema all'atto dell'inoltro, e comunicati all'utente tramite PEC). Per ciascuna pratica sono inoltre riportati la data di inoltro, il nome dell'intestatario, il nome del responsabile Suap alla quale è assegnata e lo stato di avanzamento. È possibile anche consultare i documenti già trasmessi. Si ricorda che la consultazione di ogni documento pubblicato nel presente sito può avvenire in maniera discrezionale.DescrizioneArt. 68 1. I Comuni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono istituire mercatini dell'antiquariato e del collezionismo a cui partecipano:a) gli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ai quali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata su aree pubbliche, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo;b) gli operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale;c) operatori artigianali, regolarmente iscritti nell'albo delle imprese artigiane, esclusivamente per la vendita di beni di propria produzione;d) enti di solidarietà, associazioni, cooperative o altri organismi collettivi la cui attività e presenza nel mercato abbia una chiara e riconoscibile finalità di solidarietà e d'inclusione sociale.2. Gli operatori di cui alla lettera b) del comma 1 sono:a) hobbisti, soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di euro 300,00;b) creativi, soggetti che vendono, propongono od espongono in modo saltuario ed occasionale prodotti di propria invenzione.3. Gli hobbisti ed i creativi devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune capoluogo di regione per i residenti in altre regioni.4. Nel regolamento comunale di cui all'articolo 64 sono stabiliti anche:a) le caratteristiche del tesserino identificativo, le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti e la durata del tesserino;b) le modalità di vidimazione, di esposizione e di controllo;c) il numero di partecipazioni annuali ai mercatini di cui al comma 1.5. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo ben visibile e leggibile sia al pubblico sia agli organi preposti al controllo.6. La mancanza del tesserino di cui al comma 3 o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 72, comma 3.7. In caso di assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza, oppure di vendita, con un prezzo unitario superiore ad euro 300,00, si applica la sanzione di cui all'articolo 72.
Responsabile del servizioIng. Coccia Milena tel.: 0736 298269-303 e-mail: commercio@comune.ap.it
Termine conclusione procedimento 30 g conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenzo, decorsi i termini di cui all'articolo 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta emessa automaticamente con le medesime modalità dell'art 5-comma 4 - del D:P.R 160/2010, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.
Qualora il procedimento non si concluda, per inerzia dell'amministrazione, entro il termine previsto, la S.V. può rivolgersi, ai sensi dell'art. 2 - comma 9 ter - della L. 241/90 al Segretario Generale di questo Ente Dott.Vincenzo Pecoraro.Eventuali richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo segretariogenerale@comune.ascolipiceno.it o all'indirizzo email firmando la richiesta digitalmente o, in alternativa, allegando la scansione in formato PDF-A di un documento di identità in corso di validità.
Le istanze sono individuati dal numero di repertorio del procedimento (assegnato automaticamente dal sistema all'atto dell'inoltro, e comunicati all'utente tramite PEC). Per ciascuna pratica sono inoltre riportati la data di inoltro, il nome dell'intestatario, il nome del responsabile Suap alla quale è assegnata e lo stato di avanzamento. È possibile anche consultare i documenti già trasmessi. Si ricorda che la consultazione di ogni documento pubblicato nel presente sito può avvenire in maniera discrezionale.
1. I Comuni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono istituire mercatini dell'antiquariato e del collezionismo a cui partecipano:a) gli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ai quali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata su aree pubbliche, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo;b) gli operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale;c) operatori artigianali, regolarmente iscritti nell'albo delle imprese artigiane, esclusivamente per la vendita di beni di propria produzione;d) enti di solidarietà, associazioni, cooperative o altri organismi collettivi la cui attività e presenza nel mercato abbia una chiara e riconoscibile finalità di solidarietà e d'inclusione sociale.2. Gli operatori di cui alla lettera b) del comma 1 sono:a) hobbisti, soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di euro 300,00;b) creativi, soggetti che vendono, propongono od espongono in modo saltuario ed occasionale prodotti di propria invenzione.3. Gli hobbisti ed i creativi devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune capoluogo di regione per i residenti in altre regioni.4. Nel regolamento comunale di cui all'articolo 64 sono stabiliti anche:a) le caratteristiche del tesserino identificativo, le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti e la durata del tesserino;b) le modalità di vidimazione, di esposizione e di controllo;c) il numero di partecipazioni annuali ai mercatini di cui al comma 1.5. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo ben visibile e leggibile sia al pubblico sia agli organi preposti al controllo.6. La mancanza del tesserino di cui al comma 3 o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 72, comma 3.7. In caso di assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza, oppure di vendita, con un prezzo unitario superiore ad euro 300,00, si applica la sanzione di cui all'articolo 72.
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