Settore Commerciale AMBIENTE Attività Commerciale AMBIENTE Oggetto della domanda Via Modello Compilaon-line ServizioSportello delle ImpreseResponsabile del Procedimento Responsabile Coccia Milena Mail suap.ap@pec.it Organo competente all'adozione dell'eventuale provvedimento finaleResponsabile del servizioIng. Coccia Milena tel.: 0736 298269-303 e-mail: commercio@comune.ap.itProcedimento Automatizzato (attività soggetta a SCIA)La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all'art. 19 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l'Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivatà e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile , l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione, delle sanzioni penali di cui al comma 6 dell'art. 19 della L. 241/90, nonchè di quelle di cui al capo VI del testo di cui al decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n.445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al periodo precedente.Strumenti di Tutela Amministrativa o GiuristizionaleQualora il procedimento non si concluda, per inerzia dell'amministrazione, entro il termine previsto, la S.V. può rivolgersi, ai sensi dell'art. 2 - comma 9 ter - della L. 241/90 al Segretario Generale di questo Ente Dott.Vincenzo Pecoraro.Eventuali richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo segretariogenerale@comune.ascolipiceno.it o all'indirizzo email firmando la richiesta digitalmente o, in alternativa, allegando la scansione in formato PDF-A di un documento di identità in corso di validità.Disciplina SanzionatoriaChiunque esercita l’attività di commercio in mancanza della SCIA, ovvero senza i requisiti morali e professionali è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 e alla chiusura immediata dell’esercizio.Modalità di consultazione dei procedimenti in corso Le SCIA/COMUNICAZIONI sono individuate dal numero di repertorio del procedimento (assegnato automaticamente dal sistema all'atto dell'inoltro, e comunicati all'utente tramite PEC). Per ciascuna pratica sono inoltre riportati la data di inoltro, il nome dell'intestatario, il nome del responsabile Suap alla quale è assegnata e lo stato di avanzamento. È possibile anche consultare i documenti già trasmessi. Si ricorda che la consultazione di ogni documento pubblicato nel presente sito può avvenire in maniera discrezionale.Descrizione Procedimenti di VIA e AIA(Coordinamento e semplificazione dei procedimenti)Art. 5 1. Se l'intervento soggetto alla procedura di VIA deve acquisire anche l'AIA e l'autorità competente alla VIA e quella competente all'AIA coincidono, il provvedimento di VIA tiene luogo dell'AIA. In tale caso:a) il SIA e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste dall'articolo 29 ter, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 152/2006 e dalle disposizioni regionali attuative;b) le spese istruttorie sono versate in un'unica soluzione. L'importo dovuto è individuato sommando la quota di cui all'articolo 7, comma 2, a quella calcolata ai sensi della normativa statale vigente e delle disposizioni regionali attuative;c) la pubblicazione e la consultazione del pubblico effettuate ai fini della procedura di VIA sono valide anche ai fini della procedura di AIA, purché sia data specifica evidenza dell'integrazione tra le procedure suddette;d) per le due procedure può essere individuato un unico responsabile;e) se l'istruttoria del procedimento di VIA si conclude con esito positivo, il provvedimento finale riporta anche le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29 sexies e 29 septies del d.lgs. 152/2006;f) il monitoraggio e i controlli successivi al rilascio del provvedimento di VIA avvengono anche con le modalità definite agli articoli 29 decies e 29 undecies del d.lgs. 152/2006. 2. Nei casi di cui al comma 1 è comunque facoltà del proponente richiedere la separazione dei procedimenti.Gli allegati da presentare a corredo dell’Istanza di VIA, oltre ai modelli opportunamente compilati, sono definiti dall’art.12 della LR 3/12.Art. 12 (Presentazione della domanda) 1. Ai fini dello svolgimento della procedura di VIA, il proponente presenta apposita domanda all'autorità competente, corredata della seguente documentazione:a) progetto definitivo dell'opera o intervento, eventualmente comprensivo degli esiti della fase preliminare di cui all'articolo 9 o di quelli della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8, comma 9, letterab) SIA e relativa sintesi non tecnica redatti secondo quanto previsto dall'articolo 11, che, nei casi di procedimenti integrati ai sensi dell'articolo 5, contengono anche quanto previsto nell'articolo 5 medesimo;c) copia dell'avviso da pubblicare a mezzo stampa e dichiarazione della data di pubblicazione, secondo quanto previsto all'articolo 13, comma 1;d) elenco dei Comuni interessati;e) elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento e dei relativi soggetti competentiin materia ambientale;f) dichiarazione del valore dell'opera;g) attestazione del pagamento delle spese istruttorie;h) dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 attestante che la documentazione prodotta è la stessa depositata e inoltrata ai sensi del comma 3;i) dichiarazione sostitutiva del proponente attestante la sussistenza e la natura del titolo ad intervenire. Gli allegati da presentare a corredo dell’Istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA, oltre ai modelli opportunamente compilati, sono definiti dall’art.8 della LR 3/12.Art. 8 (Verifica di assoggettabilità) 1. Ai fini della verifica di assoggettabilità il proponente presenta apposita istanza all'autorità competente, corredata della seguente documentazione:a) progetto preliminare, anche in formato elettronico;b) studio preliminare ambientale, anche in formato elettronico;c) copia dell'avviso da pubblicare e dichiarazione della data di pubblicazione secondo quanto previsto al comma 4 del presente articolo;d) elenco dei Comuni interessati;e) dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante che la suddetta documentazione è la stessa depositata e inoltrata ai sensi del comma 3 del presente articolo;f) attestazione del pagamento delle spese istruttorie.
Responsabile del servizioIng. Coccia Milena tel.: 0736 298269-303 e-mail: commercio@comune.ap.it
La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all'art. 19 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l'Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivatà e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile , l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione, delle sanzioni penali di cui al comma 6 dell'art. 19 della L. 241/90, nonchè di quelle di cui al capo VI del testo di cui al decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n.445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al periodo precedente.
Qualora il procedimento non si concluda, per inerzia dell'amministrazione, entro il termine previsto, la S.V. può rivolgersi, ai sensi dell'art. 2 - comma 9 ter - della L. 241/90 al Segretario Generale di questo Ente Dott.Vincenzo Pecoraro.Eventuali richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo segretariogenerale@comune.ascolipiceno.it o all'indirizzo email firmando la richiesta digitalmente o, in alternativa, allegando la scansione in formato PDF-A di un documento di identità in corso di validità.
Chiunque esercita l’attività di commercio in mancanza della SCIA, ovvero senza i requisiti morali e professionali è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 e alla chiusura immediata dell’esercizio.
Le SCIA/COMUNICAZIONI sono individuate dal numero di repertorio del procedimento (assegnato automaticamente dal sistema all'atto dell'inoltro, e comunicati all'utente tramite PEC). Per ciascuna pratica sono inoltre riportati la data di inoltro, il nome dell'intestatario, il nome del responsabile Suap alla quale è assegnata e lo stato di avanzamento. È possibile anche consultare i documenti già trasmessi. Si ricorda che la consultazione di ogni documento pubblicato nel presente sito può avvenire in maniera discrezionale.
Procedimenti di VIA e AIA(Coordinamento e semplificazione dei procedimenti)Art. 5
1. Se l'intervento soggetto alla procedura di VIA deve acquisire anche l'AIA e l'autorità competente alla VIA e quella competente all'AIA coincidono, il provvedimento di VIA tiene luogo dell'AIA. In tale caso:a) il SIA e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste dall'articolo 29 ter, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 152/2006 e dalle disposizioni regionali attuative;b) le spese istruttorie sono versate in un'unica soluzione. L'importo dovuto è individuato sommando la quota di cui all'articolo 7, comma 2, a quella calcolata ai sensi della normativa statale vigente e delle disposizioni regionali attuative;c) la pubblicazione e la consultazione del pubblico effettuate ai fini della procedura di VIA sono valide anche ai fini della procedura di AIA, purché sia data specifica evidenza dell'integrazione tra le procedure suddette;d) per le due procedure può essere individuato un unico responsabile;e) se l'istruttoria del procedimento di VIA si conclude con esito positivo, il provvedimento finale riporta anche le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29 sexies e 29 septies del d.lgs. 152/2006;f) il monitoraggio e i controlli successivi al rilascio del provvedimento di VIA avvengono anche con le modalità definite agli articoli 29 decies e 29 undecies del d.lgs. 152/2006. 2. Nei casi di cui al comma 1 è comunque facoltà del proponente richiedere la separazione dei procedimenti.Gli allegati da presentare a corredo dell’Istanza di VIA, oltre ai modelli opportunamente compilati, sono definiti dall’art.12 della LR 3/12.Art. 12 (Presentazione della domanda)
1. Ai fini dello svolgimento della procedura di VIA, il proponente presenta apposita domanda all'autorità competente, corredata della seguente documentazione:a) progetto definitivo dell'opera o intervento, eventualmente comprensivo degli esiti della fase preliminare di cui all'articolo 9 o di quelli della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8, comma 9, letterab) SIA e relativa sintesi non tecnica redatti secondo quanto previsto dall'articolo 11, che, nei casi di procedimenti integrati ai sensi dell'articolo 5, contengono anche quanto previsto nell'articolo 5 medesimo;c) copia dell'avviso da pubblicare a mezzo stampa e dichiarazione della data di pubblicazione, secondo quanto previsto all'articolo 13, comma 1;d) elenco dei Comuni interessati;e) elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento e dei relativi soggetti competentiin materia ambientale;f) dichiarazione del valore dell'opera;g) attestazione del pagamento delle spese istruttorie;h) dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 attestante che la documentazione prodotta è la stessa depositata e inoltrata ai sensi del comma 3;i) dichiarazione sostitutiva del proponente attestante la sussistenza e la natura del titolo ad intervenire.
Gli allegati da presentare a corredo dell’Istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA, oltre ai modelli opportunamente compilati, sono definiti dall’art.8 della LR 3/12.Art. 8 (Verifica di assoggettabilità)
1. Ai fini della verifica di assoggettabilità il proponente presenta apposita istanza all'autorità competente, corredata della seguente documentazione:a) progetto preliminare, anche in formato elettronico;b) studio preliminare ambientale, anche in formato elettronico;c) copia dell'avviso da pubblicare e dichiarazione della data di pubblicazione secondo quanto previsto al comma 4 del presente articolo;d) elenco dei Comuni interessati;e) dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante che la suddetta documentazione è la stessa depositata e inoltrata ai sensi del comma 3 del presente articolo;f) attestazione del pagamento delle spese istruttorie.
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